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Sez. 1, Sentenza n. 5175 del 09/03/2005 (Rv. 579954 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA | Mediante costituzione in giudizio del soggetto legittimato - Sanatoria della pregressa attività processuale - Limiti - Decadenza - Fattispecie in tema di difetto di rappresentanza dell'appellante.
Stato
decisa il 2005-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579954-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - SANATORIA

La ratifica dell'atto del "falsus procurator" con efficacia retroattiva (art. 1399, cod.civ.) non opera nel campo processuale e, in ipotesi di procura alle liti, fuori del caso previsto dall'art. 125 cod. proc. civ., non vale a sanare le decadenze nel frattempo intervenute; pertanto, qualora per una persona giuridica abbia agito un soggetto privo di poteri rappresentativi, la sanatoria conseguente dalla spontanea costituzione in giudizio del soggetto munito di rappresentanza processuale ha efficacia "ex nunc", ai sensi dell'art. 182, cod.proc.civ., e non sana le decadenze maturate, nè impedisce l'eventuale formarsi del giudicato (Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica posta in essere con la proposizione del ricorso per cassazione da parte del soggetto legittimato non aveva impedito il formarsi del giudicato, appunto perchè priva di efficacia retroattiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)