diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10216 del 16/05/2005 (Rv. 583769 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Verbale di contestazione redatto dalla Polizia stradale - Opposizione - Legittimazione passiva - Del Ministro dell'interno - Sussistenza - Del Prefetto - Esclusione - Giudizio di opposizione proposto nei confronti del solo Prefetto - Ricorso per cassazione del Ministro dell'interno e del Prefetto - Ratifica dell'operato del Prefetto nel giudizio di merito - Configurabilità - Legittimazione di entrambi i ricorrenti - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583769-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, allorquando la violazione sia stata accertata dalla Polizia stradale, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta unicamente al Ministero dell'interno; tuttavia, nel caso in cui il giudizio di opposizione si sia svolto nei confronti del Prefetto, al ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'interno e dal Prefetto deve riconoscersi l'effetto di una ratifica del comportamento della Prefettura, quale Ufficio periferico del medesimo Ministero, con la conseguenza che il ricorso è ammissibile per entrambi i ricorrenti, essendo la Prefettura, quale parte del giudizio di merito, legittimata processuale e il Ministero legittimato sostanziale che ha ratificato l'operato del proprio ufficio periferico.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)