Sez. 6, Sentenza n. 5760 del 04/02/2011 Cc. (dep. 15/02/2011) Rv. 249453 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Mancata traduzione della sentenza della corte d'appello nella lingua della persona alloglotta - Nullità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, non sussiste alcun obbligo di traduzione della motivazione della sentenza di estradizione della Corte d'appello nella lingua nazionale dell'estradando che non conosca la lingua italiana. Ne consegue che l'interessato (anche senza oneri personali, quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato) ha facoltà di avvalersi di un interprete per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione di un cittadino russo avanzata dal Governo degli Stati Uniti d'America).
Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. A, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)