Sez. 6, Sentenza n. 38639 del 30/09/2009 Cc. (dep. 05/10/2009) Rv. 245314 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Mancata traduzione nella lingua della persona alloglotta della sentenza della corte d'appello - Nullità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, non sussiste alcun obbligo di traduzione nella lingua nazionale della persona richiesta, che non conosce la lingua italiana, della motivazione della sentenza della corte di appello che dispone la consegna. Il consegnando, anche senza oneri personali (quando sussistano i presupposti del patrocinio a spese dello Stato), ha infatti la facoltà di avvalersi di un interprete di fiducia per la traduzione della sentenza, con eventuale differimento del relativo termine per l'impugnazione. (Fattispecie in cui il consegnando si era avvalso della facoltà di non comparire all'udienza di trattazione e decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)