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Sez. L, Sentenza n. 5096 del 02/04/2003 (Rv. 561740 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Mutabilità del titolo - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561740-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

Nel vigente ordinamento previdenziale non esiste un principio generale di immutabilità del titolo della pensione, sicché, non essendovi alcuna previsione contraria, deve ritenersi consentita la conversione della pensione di invalidità, erogata prima della entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, in pensione di vecchiaia, della quale siano stati maturati tutti i requisiti anagrafici e contributivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'opposizione proposta dall'INPS avverso il decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di somme a titolo di trattamento straordinario di integrazione salariale, nei confronti di lavoratore che, titolare di pensione di invalidità - non incompatibile con l'integrazione richiesta, aveva maturato i prescritti requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, prima della entrata in vigore del decreto ministeriale che consentiva alla società datrice di lavoro di assumere o reimpiegare determinate categorie di lavoratori, con esclusione di coloro che avessero in quel momento i requisiti per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia).

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 all. A, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 272, Legge 04/04/1958 num. 218 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)