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Sez. L, Sentenza n. 4163 del 01/03/2004 (Rv. 570697 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI | Assenza del lavoratore a visita domiciliare - Conseguenze - Fattispecie relativa a contratto collettivo prevedente l'obbligo di reperibilità fin dal primo giorno di assenza.
Stato
decisa il 2004-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570697-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI

In un giudizio di impugnativa di un licenziamento per giusta causa intimato a lavoratore risultato assente a visita domiciliare di controllo, è affetta da vizio di motivazione, rilevante a norma dell'art. 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ., la sentenza di merito che abbia ritenuto insussistente l'obbligo di reperibilità del lavoratore nel primo giorno di assenza, ancorché una disposizione del contratto collettivo stabilisse che il lavoratore è tenuto fin da quel giorno e per tutta la durata della malattia a trovarsi a disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in orari prefissati, per l'accertamento del suo stato di salute, atteso che la disposizione contrattuale secondo la quale in caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare il certificato medico entro due giorni non può essere interpretata nel senso che la possibilità di accertamento della malattia sia differita fino alla comunicazione della stessa, restando altrimenti priva di significato e rimessa alla volontà elusiva del dipendente la previsione contrattuale relativa all'obbligo di reperibilità. (Fattispecie relativa al ccnl dei metalmeccanici).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Decreto Legge 12/09/1983 num. 496 art. 5, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)