Sez. 5, Sentenza n. 46074 del 17/09/2009 Cc. (dep. 01/12/2009) Rv. 245141 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Affiliato ad associazione di tipo mafioso che offra prestiti di modiche somme a tassi usurari - Integrazione del reato di cui all'art. 132 D.Lgs. n. 385 del 1993 - Esclusione.
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Non integra il delitto di esercizio abusivo di attività finanziaria la condotta di colui che, affiliato ad un'associazione di tipo mafioso, offra prestiti di modiche somme a tassi usurari, in quanto, in tal caso, non sussiste il requisito essenziale dell'organizzazione che integra la fattispecie costitutiva del delitto in questione; né tale elemento può essere mutuato dalla comune appartenenza al sodalizio malavitoso, in quanto, diversamente opinando, l'usuraio, affiliato a sodalizio illecito, dovrebbe sempre e comunque rispondere del delitto di abusiva attività finanziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)