Sez. 2, Sentenza n. 41142 del 19/09/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 257337 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO | Esercizio abusivo di attività finanziaria - Elementi costitutivi - Attività svolta nei confronti del pubblico - Nozione - Fattispecie.
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO
Commette il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, a norma dell'art. 132 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, chi pone in essere le condotte previste dall'art. 106 del medesimo D.Lgs. inserendosi nel libero mercato e sottraendosi ai controlli di legge, purché l'attività, anche se in concreto realizzata per una cerchia ristretta di soggetti, sia rivolta ad un numero potenzialmente illimitato.(Fattispecie relativa a prestiti di somme a tassi usurari da parte di affiliato ad una associazione di tipo mafioso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 132
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)