Sez. 1, Sentenza n. 5188 del 29/11/1977 (Rv. 388815 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROMOSSO D'UFFICIO DALLA CORTE D'APPELLO - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - CONDIZIONI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE PROMOSSO D'UFFICIO DALLA CORTE D'APPELLO - TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA DELLE PARTI - CONDIZIONI.*
Nel procedimento giurisdizionale che la Corte d'appello promuove d'ufficio, ai sensi degli artt 34 del concordato con la Santa Sede (reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929 n 810) e 17 della legge 27 maggio 1929 n 847, per l'esecutivita dei provvedimenti ecclesiastici in materia matrimoniale, la tutela del diritto di difesa delle parti deve ritenersi assicurata ove queste abbiano ricevuto avviso, del procedimento stesso, prima della pronuncia in camera di consiglio, ovvero, pur in difetto di detto avviso, abbiano comunque avuto la concreta possibilita di far valere adeguatamente e compiutamente le loro ragioni (nella specie, tramite presentazione di istanze scritte e personale audizione da parte del consigliere relatore). (V 272/76, mass n 378941; (V 4101/75, mass n 378415).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 34, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)