Sez. U, Sentenza n. 2775 del 03/06/1978 (Rv. 392192 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROCEDIBILITA) - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 533 DEL 1973 - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AMMINISTRATIVO - OMISSIONE - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO ED ASSEGNAZIONE DI UN TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - APPLICABILITA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA.*
Ai sensi degli artt 443 cod proc civ e 148 disp att cod proc civ, nel testo rispettivamente fissato dagli artt 1 e 9 della legge 11 agosto 1973 n 533, nonche 8 della legge medesima, il giudice che accerti il mancato preventivo esperimento del procedimento amministrativo per la composizione delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, il quale non costituisce piu condizione di proponibilita dell'Azione giudiziaria, ma solo condizione di procedibilita della domanda, deve sospendere il giudizio e concedere alle parti un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso amministrativo, rimanendo irrilevante l'eventuale decorso dei termini di decadenza fissati dalle leggi speciali per la presentazione medesima. Tale normativa, ai sensi dell'art 20 primo comma della citata legge n 533 del 1973, e applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, anche se in fase di legittimita, con la conseguenza che, in questa ipotesi, va cassata con rinvio la sentenza che abbia dichiarato l'improponibilita della domanda, secondo la previgente normativa, affinche il giudice di rinvio possa provvedere nel senso indicato. (Conf 4747/76, mass n 383486; (Conf 1822/76, mass n 380607).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 148, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 148, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 8 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)