Sez. 1, Sentenza n. 6181 del 28/04/1997 Ud. (dep. 25/06/1997) Rv. 207995 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Rinuncia al motivo di appello concernente l'affermazione di responsabilità - Riesame di tale parte dell'impugnata decisione - Esclusione - Ragioni - Ricorso per Cassazione in ordine a tale questione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Nel giudizio di appello con le forme di cui alla procedura prevista dal quarto comma dell'art.599 cod.proc.pen., la intervenuta rituale rinuncia al motivo concernente l'affermazione di responsabilità preclude il riesame di tale parte dell'impugnata decisione, dovendo il motivo rinunciato considerarsi come mai avanzato. Ne consegue che, nel caso di riproposizione di detto motivo con ricorso per Cassazione, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile a norma dell'art.606, terzo comma, ultima parte, cod.proc.pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)