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Sez. 1, Sentenza n. 868 del 06/12/1995 Ud. (dep. 27/01/1996) Rv. 203674 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Patteggiamento in appello - Comporta rinuncia a tutti i motivi di merito - Conseguenze sui limiti di proponibilità del ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203674-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento

La procedura di cui all'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., comportando rinuncia a tutti i motivi di appello sulle questioni di merito, ad eccezione di quello relativo alla pena, patteggiata fra le parti e conformemente applicata dal giudice di appello, preclude la riproposizione e il riesame in sede di legittimità di ogni questione relativa a motivi oggetto di rinuncia e alla misura della pena inflitta, fatte da quelle relative alla applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. o rilevabili in ogni stato e grado del giudizio, ovvero riguardanti invalidità afferenti il medesimo procedimento camerale d'appello. Ne consegue che, qualora venga riproposta una delle questioni già investite con il motivo d'appello oggetto di rinuncia, il relativo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)