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Sez. 5, Ordinanza n. 5893 del 06/12/1999 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 216266 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Accordo in appello sulla misura della pena con rinuncia agli altri motivi ex art. 599, quarto comma, cod. proc. pen. - Riduzione dell'effetto devolutivo - Preclusione dei motivi rinunciati in sede di legittimità.
Stato
decisa il 1999-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216266-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO

Allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'articolo 599, comma quarto, cod. proc. pen., rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Ed invero, la rinuncia ad alcuni dei motivi d'appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati, con l'ulteriore conseguenza di precludere, ai sensi del terzo comma dell'articolo 606 cod. proc. pen., la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex articolo 609, comma secondo, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)