Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 19/11/1997 Ud. (dep. 05/02/1998) Rv. 209817 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO | Accordo delle parti sull'applicazione della pena - Rinuncia agli ulteriori motivi di appello - Riesame dei motivi rinunciati - Esclusione - Questioni rilevabili d'ufficio - Ricorribilità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO
Allorché l'appellante concorda con il procuratore generale la misura della pena, ai sensi dell'art. 599, comma quarto, c.p.p. rinunciando a tutti gli altri motivi di impugnazione, non può poi dolersi della omessa o illogica motivazione in ordine ai motivi oggetto della rinuncia. Infatti la rinuncia ad alcuni dei motivi di appello ha per effetto di ridurre l'effetto devolutivo dell'appello ai motivi residui non rinunciati; con la ulteriore conseguenza di precludere ai sensi del terzo comma dell'art. 606 c.p.p. la deduzione in sede di legittimità dei motivi rinunciati, a meno che non riguardino questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex art. 609, comma secondo, c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)