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Sez. 1, Sentenza n. 27777 del 01/07/2008 Ud. (dep. 08/07/2008) Rv. 240862 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 - Termini più brevi - Inapplicabilità ai giudizi di appello o di legittimità - Fattispecie in tema di limite alla sospensione del termine di prescrizione per differimento del dibattimento dovuto ad impedimento delle parti o dei difensori.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240862-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione più brevi ai processi pendenti in appello e in sede di legittimità, deve essere interpretata in senso unitario, e cioè nel senso che l'esclusione riguarda tutte le disposizioni che comportino una abbreviazione dei termini, compresa quella dell'art. 159 cod. proc. pen., che impone un limite, non superiore a sessanta giorni, alla sospensione del termine di prescrizione nel caso di differimento del dibattimento dovuto ad impedimento delle parti o dei difensori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)