Sez. 4, Sentenza n. 16477 del 14/03/2008 Ud. (dep. 22/04/2008) Rv. 239527 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore - Disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 - Applicabilità ai giudizi di appello - Esclusione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di sospensione del corso della prescrizione del reato, qualora la disciplina introdotta in proposito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251 per il caso della sospensione del procedimento per legittimo impedimento del difensore comporti una abbreviazione dei termini di prescrizione rispetto a quella previgente, la stessa non può essere applicata ai processi già pendenti in grado di appello al momento di entrata in vigore della suddetta legge. (Nella fattispecie il procedimento era rimasto sospeso per un periodo superiore a sessanta giorni dalla cessazione del legittimo impedimento, consistito nell'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 com. 1 n. 3, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)