Sez. 5, Sentenza n. 9589 del 20/01/2006 Ud. (dep. 20/03/2006) Rv. 233528 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Legge n. 251 del 2005 - Procedimenti pendenti - Disciplina transitoria - Nozione di nuove disposizioni - Riferibilità alle disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione ed interruzione della prescrizione.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In tema di prescrizione, la disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, secondo la quale le "nuove disposizioni" non si applicano ai processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento nonché ai processi pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, si riferisce non soltanto alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche alle nuove disposizioni sul reato continuato e sulla sospensione e interruzione del corso della prescrizione.
Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)