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Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. (dep. 16/04/2007) Rv. 236813 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Disciplina introdotta dalla L. 5 dicembre 2005 n. 251 - Termini più brevi - Inapplicabilità ai giudizi di appello o di legittimità - Fattispecie in tema di continuazione tra reati di omesso versamento dei contributi obbligatori - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236813-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

In tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell'art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l'applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l'esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini, ivi compreso il comma secondo dell'art. 6 legge citata, che, modificando l'art. 158 cod.pen., fa sì che la prescrizione decorra non più dalla data di cessazione della continuazione tra i reati, ma dalla data di commissione di ciascuno di essi. (Tale principio è stato affermato dalla Corte con riferimento al calcolo dei termini prescrizionali per il reato di omessa denuncia mensile all'Inps -tramite modello DM10-, con conseguente omesso versamento dei contributi dovuti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 10 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)