Sez. 2, Sentenza n. 6296 del 17/11/2015 Ud. (dep. 16/02/2016) Rv. 266131 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Trascrizione intercettazioni - Nomina interprete da parte del perito - Possibilità - Esclusione - Conseguenze della violazione - Nullità a regime intermedio - Configurabilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo. (Fattispecie nella quale, formalizzata ed autorizzata in contraddittorio la richiesta di avvalersi dell'ausilio di un consulente, la S.C. ha ritenuto tardiva la deduzione del vizio, avvenuta dopo l'esame dibattimentale del perito, in quanto successiva al momento in cui quest'ultimo aveva richiesto l'autorizzazione ad avvalersi dell'ausiliario ed anche al momento in cui era stato a ciò autorizzato dal Tribunale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)