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Sez. 3, Sentenza n. 26617 del 08/05/2013 Ud. (dep. 19/06/2013) Rv. 256306 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Trascrizione intercettazioni - Nomina interprete da parte del perito - Possibilità - Esclusione - Conseguenze della violazione - Nullità a regime intermedio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256306-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

Non rientra tra le facoltà del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni nominare, quale suo ausiliario, un esperto che proceda alla traduzione dei colloqui. (In motivazione la Corte ha precisato che se l'interprete è stato nominato direttamente dal perito si verifica una nullità a regime intermedio della perizia, che va rilevata nell'udienza fissata per il deposito della trascrizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)