Sez. 4, Sentenza n. 26051 del 07/07/2026 Ud. (dep. 10/07/2026) Rv. 290326-01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Trascrizione e traduzione delle captazioni - Attività compiuta dall'ausiliario in luogo del perito officiato dal giudice - Sussistenza dell'autorizzazione al perito ad avvalersi di un ausiliario per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni - Rilevanza - Esclusione - Nullità a regime intermedio della perizia trascrittiva - Sussistenza - Conseguenze - Inutilizzabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
In tema di intercettazioni, l'attività di traduzione e trascrizione delle captazioni svolta dall'ausiliario del perito in luogo dello stesso, anche nel caso in cui quest'ultimo sia autorizzato, ex art. 228, comma 2, cod. proc. pen., a servirsi di un ausiliario per lo svolgimento delle attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, è affetta da nullità a regime intermedio che dev'essere eccepita, a pena di decadenza, all'udienza fissata per l'esame del perito e per il deposito della trascrizione, non vertendosi in una ipotesi di inutilizzabilità della perizia trascrittiva.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 76 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)