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Sez. 1, Sentenza n. 37212 del 28/04/2014 Ud. (dep. 05/09/2014) Rv. 260591 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Trascrizione intercettazioni - Nomina da parte del perito di un interprete quale ausiliario - Possibilità - Esclusione - Conseguenze della violazione - Nullità a regime intermedio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260591-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

È affetta da nullità a regime intermedio la nomina, da parte del perito officiato della trascrizione delle intercettazioni, di un esperto, quale suo ausiliario, che proceda alla traduzione delle conversazioni, trattandosi di attività non meramente meccanica, che richiede di scegliere, tra più significati equipollenti di una parola, quella nella sostanza più fedele al contenuto del dialogo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 222 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)