Sez. 2, Sentenza n. 23243 del 16/04/2004 Ud. (dep. 18/05/2004) Rv. 229713 - 01
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE | Assenza della parte civile nel giudizio d'appello - Equivalenza alla revoca - Esclusione - Ragioni.
PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE
L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma secondo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)