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Sez. 2, Sentenza n. 23243 del 16/04/2004 Ud. (dep. 18/05/2004) Rv. 229713 - 01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE | Assenza della parte civile nel giudizio d'appello - Equivalenza alla revoca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229713-01

PARTE CIVILE (Cod. proc. pen. 1988) - COSTITUZIONE - revoca - IN GENERE

L'assenza della parte civile nel giudizio di secondo grado non può interpretarsi come comportamento equivalente a revoca tacita o presunta, non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi previste dall'art. 82, comma secondo cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)