Sez. 1, Sentenza n. 1270 del 20/02/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207215 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio - Mera contestazione degli addebiti - Elemento favorevole sopravvenuto - Esclusione - Mancata trasmissione - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Deve essere escluso che possa considerarsi elemento favorevole sopravvenuto, ai sensi dell'art. 309 comma quinto cod. proc. pen., l'interrogatorio di garanzia, nel quale l'indagato si limiti a contrastare il fondamento degli addebiti mossigli e che dunque si produca la perdita di efficacia del provvedimento cautelare, (ai sensi dell'art. 309 comma dieci cod. proc. pen. come modificato dalla legge n. 332 del 1995), per effetto della mancata trasmissione del relativo processo verbale. L'interrogatorio, infatti, non è atto che per sua natura porti costantemente elementi a supporto della difesa, potendo in astratto contenere una confessione, o un alibi smentito da altri dati certi che si risolve in danno per l'indagato, o la menzione di circostanze che, alla luce di altre, aggravano al quadro indiziario.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)