Sez. 5, Sentenza n. 12959 del 08/02/2006 Ud. (dep. 12/04/2006) Rv. 234536 - 01
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | Omessa presentazione delle conclusioni scritte nel giudizio di appello - Equivalenza alla revoca della costituzione di parte civile e conseguente rinuncia all'impugnazione - Esclusione.
PARTE CIVILE - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Non integra gli estremi della revoca della costituzione di parte civile, ex art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., la mancata presentazione di conclusioni scritte nel giudizio di appello, posto che, in virtù del principio di immanenza della costituzione di parte civile, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo, con la conseguenza che deve escludersi, in forza della clausola di applicabilità enunciata dall'art. 598 cod. proc. pen., l'operatività in appello della disposizione sanzionatoria, in chiave processuale, prevista dall'art. 82 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)