Sez. 4, Sentenza n. 11783 del 08/11/1995 Ud. (dep. 30/11/1995) Rv. 203535 - 01
Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita | Giudizio di appello - Mancata comparizione della parte civile - Omessa presentazione delle conclusioni - Revoca tacita della costituzione - Esclusione - Ragioni.
Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita
Qualora la parte civile non compaia nel giudizio di appello e non presenti le conclusioni, la sua costituzione non può intendersi revocata ai sensi dell'art. 82, comma secondo, Cod. Proc. Pen., valendo tale disposizione solo per il processo di primo grado. Ed infatti, se la parte civile non formula le proprie richieste almeno una prima volta non si forma un "petitum" sul quale il giudice possa pronunciarsi, con la conseguenza che opera la regola della revoca implicita, mentre invece, le conclusioni rassegnate in primo grado restano valide in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)