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Sez. 5, Sentenza n. 6253 del 20/04/2012 (Rv. 622090 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Rettifica ed emenda da parte del contribuente per errori in proprio danno - Dichiarazione integrativa - Termini di decadenza ex art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 - Richiesta di rimborso - Autonomia rispetto alla dichiarazione integrativa - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2012-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622090-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi il contribuente, in base all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come introdotto dall'art. 2 del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è titolare della generale facoltà di emendare i propri errori mediante apposita dichiarazione integrativa, la quale, agli effetti dei termini di decadenza e stante la mancanza di modifiche allo specifico e autonomo regime delle restituzioni, non interferisce sull'effettivo esercizio del diritto al rimborso, atteso che l'ultimo inciso della disposizione citata, nel prevedere come termine ultimo per la presentazione della dichiarazione integrativa quello prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, correla al rispetto di detto limite temporale la sola possibilità di portare in compensazione il credito eventualmente risultante. Ne consegue che l'istanza di rimborso può essere proposta anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 435 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)