Sez. 5, Ordinanza n. 13104 del 25/07/2012 (Rv. 623849 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF - Rimedio ad errori od omissioni della dichiarazione - Strumenti - Dichiarazione "integrativa" ex art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998 - Istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Differenze - Conseguenze sull'attività di controllo automatizzato formale ed in rettifica.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE
In tema di dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF il contribuente ha il potere di rimediare ad errori od omissioni della dichiarazione che abbiano comportato un pregiudizio patrimoniale in suo danno mediante istanza di rimborso ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 ovvero mediante dichiarazione "integrativa" ex art. 2, comma 8 bis, d.P.R. n. 322 del 1998 tuttavia, mentre in tale ultimo caso oggetto del controllo ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 non può che essere la "dichiarazione fiscale emendata" come risultante dalla fusione dell'atto originario e di quello integrativo, con l'istanza di rimborso viene introdotto un autonomo procedimento amministrativo del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato - formale ed in rettifica - originato dalla mera presentazione della dichiarazione fiscale ed inidoneo, come tale, ad impedire l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, salva la facoltà per il contribuente di proporre opposizione alla cartella al fine di far valere le circostanze indicate nell'istanza di rimborso.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 n. 2 CORTE COST., DPR 07/12/2001 num. 425 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)