Sez. 1, Sentenza n. 2912 del 14/03/1995 (Rv. 491126 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE | Carni destinate al commercio - Introduzione nel territorio comunale - Certificati concernenti la visita sanitaria - Rilascio - Obbligo del pagamento di un compenso - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - VIGILANZA E ASSISTENZA VETERINARIA - IN GENERE
L'obbligo del pagamento di un compenso per il rilascio dei certificati concernenti la visita veterinaria delle carni importate nei singoli Comuni è fondata sull'art. 61 R.D. n. 1265 del 1934 e sugli artt. 14, 16 e 32 legge n. 833 del 1978 (attribuenti tali compiti, insieme agli altri accertamenti veterinari, dapprima al Veterinario comunale e ora al Servizio Veterinario delle Unità sanitarie locali) e sorge quando il cittadino chiede di accedere alle prestazioni veterinarie in questione allo scopo di soddisfare le proprie esigenze di natura privatistica, intendendo commerciare le carni introdotte nel territorio comunale; senza che il carattere impositivo della prestazione possa essere escluso dalla circostanza che detti accertamenti coinvolgono anche interessi pubblici, in quanto la medesima situazione si verifica ogni qualvolta l'ordinamento pone prescrizioni e vincoli all'attività privata per garantirne lo svolgimento in conformità dell'interesse pubblico (in forza di tale principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito, la quale aveva negato la sussistenza del diritto della U.S.L. a percepire detti compensi, sul presupposto che l'attività certificativa in questione non fosse svolta nell'interesse privato, avendo le visite veterinarie obbligatorie lo scopo di tutelare i consumatori).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 61, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 14 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 16, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 32, DM Sanità 22/05/1986
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)