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Sez. 3, Sentenza n. 12986 del 31/05/2006 (Rv. 590632 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - IN GENERE | Attività consultiva svolta da personale sanitario, nell'interesse del Comune, per il rilascio di autorizzazione o concessione in favore di privato in materia di igiene ed edilizia - Compenso - Onere relativo - A carico del privato in via principale - Richiesta di compenso, fissato dalla legge reg. Liguria n. 23 del 1981, da parte dell'azienda sanitaria nei riguardi dell'ente comunale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590632-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SANITÀ DELL'AMBIENTE - OPERE IGIENICHE (EDILIZIA URBANISTICA) - IN GENERE

Il privato che richiede alla P.A. ovvero all'autorità sanitaria - ai sensi del r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 e del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - il rilascio di concessioni o di certificazioni emesse nel suo esclusivo interesse deve corrispondere alla stessa amministrazione ovvero alla medesima autorità sanitaria tutte le spese di istruttoria e di esame della domanda ovvero il compenso relativo agli accertamenti prodromici alla certificazione e tale prestazione riveste natura privatistica, la quale non viene meno per il fatto che gli accertamenti compiuti dall'azienda sanitaria coinvolgono anche interessi pubblici, in quanto la medesima situazione si verifica ogni qualvolta l'ordinamento pone prescrizioni e vincoli all'attività privata per garantirne lo svolgimento in conformità dell'interesse pubblico. Tuttavia, pur ricadendo il predetto onere in via principale sul privato, è configurabile il diritto dell'azienda sanitaria di vedersi corrisposto il compenso dall'ente pubblico per l'attività consultiva svolta in materia di igiene ed edilizia nell'ambito del procedimento diretto al rilascio, su istanza di un privato, di autorizzazioni e concessioni edilizie, a prescindere dall'esercitabilità della rivalsa del suddetto ente nei confronti dello stesso privato. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza, con la quale era stata appunto riconosciuta la legittimità della pretesa di una U.S.L. ligure - in relazione ai parametri individuati nella legge reg. n. 23 del 1981 - nei confronti di un Comune per il pagamento del compenso dovuto per l'espletamento dell'attività consultiva attinente all'ambito dell'igiene e dell'edilizia con riferimento ad un richiamato procedimento attivato da un privato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/08/1920 num. 1285 art. 11, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 42, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 220, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST., Costituzione art. 23, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 16, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 17, Legge Reg. Liguria 29/06/1981 num. 23 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)