Sez. U, Sentenza n. 6053 del 15/10/1983 (Rv. 430861 - 01)
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIRITTI PER IL SERVIZIO DEL PUBBLICO MATTATOIO - CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IMPORTATE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPENSO PER VISITA SANITARIA - POTERE DI ESAZIONE DEL COMUNE - ESTENSIONE AD ALTRE TASSE O CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - ATTI DI IMPOSIZIONE A CARICO DELL'IMPORTATORE DEL PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DI TERZI INCARICATI DEL CARICO, SCARICO E TRASPORTO DELLE CARNI - ILLEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
TRIBUTI LOCALI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DIRITTI PER IL SERVIZIO DEL PUBBLICO MATTATOIO - CONTROLLO SANITARIO DELLE CARNI IMPORTATE NEL TERRITORIO COMUNALE - COMPENSO PER VISITA SANITARIA - POTERE DI ESAZIONE DEL COMUNE - ESTENSIONE AD ALTRE TASSE O CORRISPETTIVI - ESCLUSIONE - ATTI DI IMPOSIZIONE A CARICO DELL'IMPORTATORE DEL PAGAMENTO DI SOMME A FAVORE DI TERZI INCARICATI DEL CARICO, SCARICO E TRASPORTO DELLE CARNI - ILLEGITTIMITÀ - DEDUZIONE DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ.*
In Sede di controllo sanitario delle carni importate nel proprio territorio, il comune, quale titolare del servizio veterinario e gestore del macello, ha il potere di esigere il compenso per visita sanitaria di cui all'art. 61 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265, ma non anche di pretendere altre tasse o corrispettivi in relazione alle attrezzature ed ai mezzi impiegati, ovvero alle necessarie operazioni accessorie a detta visita, né di imporre il pagamento di corrispettivi in favore di terzi ai quali affidi tali operazioni, restando a suo carico, anche sul piano finanziario, ogni attività connessa al controllo indicato. Ne consegue l'illegittimità degli Atti con i quali il comune imponga all'importatore il pagamento di somme in favore di terzi incaricati delle attività di carico, scarico e trasporto delle carni, nonché la denunciabilità di tale illegittimità davanti al giudice ordinario, vertendosi in tema di insussistenza del potere impositivo e non di mera irregolarità del suo Esercizio. (V 3908/75, mass n 378169; (V 345/74, mass n 368012; (V 797/73, mass n 363055).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 61, Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 62, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 9, Legge 25/03/1959 num. 125 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)