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Sez. 2, Sentenza n. 52524 del 09/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016) Rv. 268763 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268763-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, non avendo ad oggetto la diretta compilazione dei titoli di credito, i quali soltanto rientrano tra le scritture private cui attualmente è circoscritta la rilevanza penale del falso.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)