Sez. 2, Sentenza n. 52524 del 09/11/2016 Ud. (dep. 12/12/2016) Rv. 268763 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA | Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016 - Falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari - Rilevanza penale - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN SCRITTURA PRIVATA
In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di moduli per la richiesta di emissione di assegni circolari non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, non avendo ad oggetto la diretta compilazione dei titoli di credito, i quali soltanto rientrano tra le scritture private cui attualmente è circoscritta la rilevanza penale del falso.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)