Sez. 6, Sentenza n. 19302 del 21/04/2008 Cc. (dep. 14/05/2008) Rv. 239680 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero che non rispetti i diritti fondamentali - Legislazione che preveda come facoltativa la difesa tecnica dell'imputato presente - Ostatività - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato presente la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dal governo polacco).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 23, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)