Sez. 6, Sentenza n. 33577 del 01/07/2015 Cc. (dep. 29/07/2015) Rv. 264430 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero contrastante con i diritti fondamentali - Previsione legislativa della facoltatività della difesa tecnica dell'imputato presente - Impedimento alla consegna - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo lett. a) cod. proc. pen. non ricorre nel caso di giudizio celebrato senza la assistenza di un difensore, quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato presente la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dall'A.G. canadese).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)