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Sez. 6, Sentenza n. 7388 del 30/10/2012 Cc. (dep. 14/02/2013) Rv. 254415 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Mancato rispetto dei diritti fondamentali - Legislazione estera che prevede come facoltativa la difesa tecnica dell'imputato - Impedimento alla consegna - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254415-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione esecutiva per l'estero, il giudizio celebrato senza l'assistenza di un difensore non costituisce motivo di rifiuto della consegna solo quando la legislazione dello Stato richiedente rimetta all'imputato la scelta di difendersi personalmente. (Fattispecie in tema di domanda avanzata dal governo romeno).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 lett. A, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)