Sez. 6, Sentenza n. 43542 del 09/10/2012 Cc. (dep. 09/11/2012) Rv. 253820 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Condizioni ostative - Procedimento straniero che non rispetti i diritti fondamentali - Legislazione prevedente specifiche condizioni per l'assistenza legale obbligatoria - Ostatività - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione, previsto dall'art. 705 comma secondo, lett. a) e b), cod. proc. pen. non ricorre quando le regole processuali dello Stato richiedente prevedano l'assistenza legale obbligatoria solo in presenza di specifiche condizioni e queste siano state ritenute insussistenti dal giudice straniero. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione dalla Romania).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)