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Sez. L, Sentenza n. 94 del 10/01/1986 (Rv. 443746 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443746-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

Nel contratto individuale di lavoro le parti possono liquidare preventivamente il compenso per lavoro straordinario che venga prestato con una certa continuità e regolarità, e conglobato assieme ad ogni altro compenso spettante al lavoratore per legge o secondo la contrattazione collettiva. Per la validità di tale patto di conglobamento è, peraltro, necessario che sia determinato qual'è il compenso per il lavoro ordinario e quale l'ammontare degli altri compensi (per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.) in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantegli per legge e nella misura da questa stabilita. (V 2865/85, mass n 440614; (V 40/84, mass n 432295; (Conf 1847/83, mass n 426684).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)