Sez. L, Sentenza n. 94 del 10/01/1986 (Rv. 443746 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - PATTO DI CONGLOBAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Nel contratto individuale di lavoro le parti possono liquidare preventivamente il compenso per lavoro straordinario che venga prestato con una certa continuità e regolarità, e conglobato assieme ad ogni altro compenso spettante al lavoratore per legge o secondo la contrattazione collettiva. Per la validità di tale patto di conglobamento è, peraltro, necessario che sia determinato qual'è il compenso per il lavoro ordinario e quale l'ammontare degli altri compensi (per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc.) in modo da consentire il controllo circa l'effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettantegli per legge e nella misura da questa stabilita. (V 2865/85, mass n 440614; (V 40/84, mass n 432295; (Conf 1847/83, mass n 426684).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)