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Sez. L, Sentenza n. 17421 del 08/08/2007 (Rv. 599622 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE | Consegna di prospetto paga adempimento di carattere sostanziale attinente l'attuazione del rapporto di lavoro - Violazione - Sanzione amministrativa di cui all'art. 5 della legge n. 5 del 1995 - Abolizione per effetto della legge n. 388 del 2000 - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599622-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE

La consegna al lavoratore del prospetto paga costituisce un adempimento non inerente al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell'attuazione del rapporto di lavoro, avente carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga una fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro. Ne deriva che la disposizione dell'art. 5 della legge n. 4 del 1953, che sanziona l'omessa consegna del prospetto paga, non è stata abrogata dall'art. 116 comma dodicesimo della legge n. 388 del 2000, che comporta l'abolizione delle sanzioni amministrative relative, tra l'altro, a violazione di norme sul collocamento di carattere formale.

Riferimenti normativi: Legge 05/01/1953 num. 4 art. 1, Legge 05/01/1953 num. 4 art. 5, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116 com. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)