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Sez. 6, Sentenza n. 5463 del 19/01/2026 Ud. (dep. 11/02/2026) Rv. 289351-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Omesso versamento, in favore di figli minori, dell’assegno liquidato in sede civile - Procurata mancanza dei mezzi di sussistenza - Configurabilità del delitto di cui all’art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. - Sussistenza - Delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Esclusione - Assorbimento - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289351-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA

Integra il delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., e non anche quello di cui all'art. 570-bis cod. pen., che rimane assorbito nel primo, la condotta dell'agente che omette di corrispondere, in favore di figli minori, l'assegno liquidato in sede civile, ove da tale omissione derivi la mancata prestazione dei mezzi di sussistenza, in quanto la prima fattispecie delittuosa si caratterizza per l'elemento specializzante dello stato di bisogno, correlato alla mancanza di tali mezzi.

Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2), Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)