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Sez. 6 - , Sentenza n. 18572 del 10/04/2019 Ud. (dep. 03/05/2019) Rv. 275677 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Omessa corresponsione dell’assegno divorzile – Punibilità ai sensi dell’art. 12-sexies della l. n. 898 del 1970 (attualmente ex art. 570-bis cod. pen.) – Rapporto con il reato previsto all’art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen. – Concorso formale – Configurabilità – Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275677-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Sussiste concorso formale eterogeneo e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (attualmente dall'art. 570-bis cod. pen.) e quello previsto dall'art. 570, comma 2, n. 2, cod. pen., in quanto il primo richiede esclusivamente la mancata corresponsione dell'assegno divorzile o di separazione, mentre il secondo presuppone che tale inadempimento abbia fatto mancare al beneficiario i mezzi di sussistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)