Sez. 6, Sentenza n. 10772 del 20/02/2018 Ud. (dep. 09/03/2018) Rv. 272763 - 01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO | Omessa corresponsione dell'assegno divorzile - Punibilità ex art.12-sexies, legge n. 898 del 1970 - Rapporto con il reato previsto all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Concorso formale - Configurabilità - Conseguenze - Applicabilità della disciplina della continuazione - Possibilità - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO
Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898, e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen.; ne consegue che, in caso di concorso tra tali fattispecie, può essere applicata la disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. in considerazione del medesimo interesse tutelato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di appello che aveva escluso il vincolo della continuazione in considerazione della diversa struttura delle due fattispecie di reato, desunta dalla fonte dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli minori, individuata, in un caso, nel matrimonio, e, nell'altro, nel provvedimento del giudice civile che aveva pronunciato il divorzio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 com. 2 n. 2 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)