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Sez. 6 - , Sentenza n. 43560 del 12/10/2021 Ud. (dep. 25/11/2021) Rv. 282184 - 01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI | Omessa corresponsione dell'assegno per il mantenimento dei figli - Punibilità ex art. 570-bis cod. pen. - Rapporto con il reato previsto all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - Concorso formale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2021-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/282184-01

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI ECONOMICI

Sussiste concorso formale eterogeneo, e non rapporto di consunzione, fra il delitto previsto dall'art. 12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (oggi trasfuso nell'art. 570-bis cod. pen.), e quello previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. in quanto l'art. 12-sexies fornisce tutela penale all'inadempimento dell'obbligo di natura economica imposto dal giudice civile, mentre l'art. 570, comma secondo, n. 2 cod. pen. preserva l'interesse a garantire al minore i mezzi di sussistenza, ove la loro mancanza determini lo stato di bisogno.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 570 bis, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)