Sez. 6, Sentenza n. 12321 del 16/01/2026 Ud. (dep. 01/04/2026) Rv. 289729-01
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA | Figli minori - Omesso versamento dell'assegno stabilito in sede civile - Mancanza dei mezzi di sussistenza - Configurabilità del delitto di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen. - Sussistenza - Assorbimento del delitto di cui all'art. 570-bis cod. pen. - Ragioni.
REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE - OMESSA PRESTAZIONE DEI MEZZI DI SUSSISTENZA
Integra il delitto previsto dall'art. 570, comma secondo, n. 2), cod. pen., che assorbe quello di cui all'art. 570-bis cod. pen., la condotta di omesso versamento, in favore dei figli minori, dell'assegno stabilito in sede civile, nel caso in cui ciò determini per costoro la mancanza dei mezzi di sussistenza, posto che il nucleo della violazione dell'obbligo di assistenza materiale è comune ad entrambe le fattispecie, ma l'ulteriore elemento della privazione dei mezzi di sussistenza caratterizza solo la prima di esse.
Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 570 com. 2 lett. 2, Cod. Pen. art. 570 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)