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Sez. 3, Sentenza n. 10488 del 01/06/2004 (Rv. 573317 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573317-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia un procedimento contrattuale valido è essenziale che le associazioni professionali di categoria siano poste in condizione di conoscere la situazione di fatto in relazione alla quale le parti si accingono a concludere l'accordo e così di interloquire nel loro interesse sul relativo contenuto. Non rientra invece nell'assistenza richiesta una diligente valutazione dell'opportunità o convenienza dell'affare, o anche della validità ed eseguibilità del contratto alla stregua non della legislazione agraria ma del diritto civile, trattandosi di aspetti in relazione ai quali la parte dispone dei comuni rimedi previsti dall'ordinamento quali l'annullamento, la rescissione o la risoluzione per l'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)