Sez. 3, Sentenza n. 7830 del 29/05/2002 (Rv. 554747 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
In materia di contratti agrari, gli accordi in deroga alle norme vigenti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole sono validi a condizione che il rappresentante svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, e la sua partecipazione non si risolva in atto di mera presenza. (Nel caso, la S.S. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso che il rappresentante di categoria si fosse limitato ad una presenza meramente passiva sulla base del rilievo che il medesimo aveva, nell'interesse del proprio assistito, <<preparato il contratto di fitto>> insieme alle parti - concedente ed affittuario - e ne aveva <<discusso>> con le medesime il contenuto, facendo tra l'altro presente che il canone d'affitto concordato gli appariva <<alto rispetto ai parametri fissati dall'Ispettorato dell'Agricoltura>>).
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)