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Sez. 3, Sentenza n. 18055 del 26/11/2003 (Rv. 568485 - 01)

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Accordi in deroga alle norme vigenti - Validità - Presupposti - Necessaria assistenza delle organizzazioni sindacali - Caratteri.
Stato
decisa il 2003-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568485-01

CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI

Ai fini della validità della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203 del 1982, perché si abbia assistenza dell'associazione professionale di categoria è necessario che essa si esplichi in un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, volta a chiarire alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostino dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile; purché abbia tali caratteristiche, non è necessario che l'assistenza operi sin dalla fase preliminare delle trattative, potendo i rappresentanti di categoria assistere le parti anche soltanto nella fase di sottoscrizione dell'accordo.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)