Sez. 5, Sentenza n. 10360 del 01/07/1980 Ud. (dep. 15/10/1980) Rv. 146209 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE DELLO IMPUTATO ALL'ESTERO - NECESSITA DI UNA PROVA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - DETENZIONE DELLO IMPUTATO ALL'ESTERO - NECESSITA DI UNA PROVA.*
Nel caso di detenzione dell'imputato per altra causa (e, quindi, anche per detenzione all'estero), perche possa essere preclusa la giuridica possibilita di svolgimento del giudizio contumaciale e necessario che lo stato di detenzione risulti provato, con idonea certezza, allo stato degli Atti, nel momento cioe in cui il giudice e chiamato, nel dibattimento, a valutare la mancata comparizione dell'imputato, non essendo egli tenuto a ricercare le prove di un impedimento soltanto indicato, ma non dimostrato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)