Sez. 5, Sentenza n. 5458 del 04/12/1987 Ud. (dep. 06/05/1988) Rv. 178326 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA - MERA COMUNICAZIONE DELL'IMPEDIMENTO DA PARTE DEL DIFENSORE - INSUFFICIENZA.*
In tema di giudizio in contumacia, la prova del legittimo impedimento a comparire in giudizio dell'imputato detenuto allo estero non può desumersi da una mera dichiarazione, da parte del difensore, dell'impedimento del suo assistito, del quale egli sia venuto a conoscenza per informazione ricevuta dal medesimo, né tale informazione determina l'Obbligo, per il giudice procedente, di verificarne la fondatezza, perché altrimenti verrebbe a gravare sull'ufficio e non sull'imputato, l'Onere di fornire la prova dell'impedimento. (V mass n 151852; (V mass n 151846; (V mass n 146209; (Conf n 169665; (Conf n 153337).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)