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Sez. 1, Sentenza n. 736 del 02/02/1990 (Rv. 465124 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - (BENEFICI) - IN GENERE - ESECUZIONE DECENNALE EX ART. 8 PRIMO COMMA LEGGE N. 614 DEL 1966 - IMPRESE DESTINATARIE - PROVA SULLA NATURA DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465124-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI - (BENEFICI) - IN GENERE - ESECUZIONE DECENNALE EX ART. 8 PRIMO COMMA LEGGE N. 614 DEL 1966 - IMPRESE DESTINATARIE - PROVA SULLA NATURA DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA - ONERE DEL CONTRIBUENTE.*

L'esenzione decennale dai Tributi sul reddito, contemplata dall'art. 8 primo comma della legge 22 luglio 1966 n. 614 in favore delle nuove iniziative imprenditoriali nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, postula, fra l'altro, che si tratti di imprese produttive di beni, e, pertanto, non riguarda le imprese che abbiano ad oggetto la produzione di servizi. La prova su detta natura dell'attività, come sugli ulteriori requisiti fissati dalla norma agevolatrice, spetta al contribuente che ne invochi l'applicazione, vertendosi in tema di eccezione rispetto alla normale tassabilità del reddito d'impresa. (V 958/81, mass n 411485).*

Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)