Sez. 1, Sentenza n. 958 del 17/02/1981 (Rv. 411485 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - ZONE DEPRESSE DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE - BENEFICI FISCALI PREVISTI DALL'ART 8 DELLA LEGGE N 614 DEL 1966 - AMBITO DI APPLICAZIONE - IMPRESE PRODUTTRICI DI SERVIZI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA.*
In tema d'interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, l'esenzione decennale da ogni tributo diretto sul reddito, prevista dall'art 8 della legge 22 luglio 1966 n 614 con riguardo alle nuove imprese artigiane ed alle nuove piccole o medie imprese industriali, postula che l'oggetto delle une o delle altre sia la 'produzione di benì, e, pertanto, non e applicabile in favore delle imprese produttrici di servizi, ancorche con dimensioni artigianali (nella specie, servizio di autotrasporto per conto di terzi). (V 3715/78, mass n 393230).*
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)